Transizione 5.0: il decreto attuativo e le novità per le imprese energivore e le imprese di nuova costituzione

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È stato diffuso nei giorni scorsi la bozza del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, che passa ora al vaglio del MEF, il ministero dell’Economia e delle finanze.
La causa del ritardo risiederebbe nella volontà di includere anche le imprese energivore inizialmente escluse.

La bozza del provvedimento si compone di 23 articoli e 3 allegati e disciplina le regole per accedere ai crediti d’imposta finanziati dal Pnrr con 6,3 miliardi.

L’iter per sbloccare i crediti d’imposta, previsti fino al 45% per un tetto di investimento fissato a 50 milioni, non si chiuderà con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Bisognerà attendere la circolare tecnica del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una serie di chiarimenti relativi soprattutto “al conseguimento di risparmi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi della struttura produttiva o almeno il 5% dei processi interessati dall’investimento”.

Cosa è ammissibile

La misura Transizione 5.0 è finalizzata ad agevolare tutti quei progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che siano capaci di ridurre i consumi energetici della struttura di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento di almeno il 5%).

Le imprese del settore energivoro

Il decreto attuativo adotta un compromesso per includere le imprese energivore inizialmente tenute fuori, lasciando in via generale i vincoli UE, ma introducendo un’ampia serie di deroghe che riguardano 4 tipi di attività: 

  1. quelle direttamente connesse ai combustibili fossili
  2. quelle che rientrano nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas effetto serra
  3. le attività connesse alle discariche dei rifiuti, agli inceneritori
  4. quelle che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Un’ampia deroga riguarda poi tutte quelle imprese, inizialmente escluse, che gestiscono impianti in concessione, se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

La formazione

Per quanto riguarda le attività di formazione sulla transizione energetica nella bozza del decreto attuativo della misura Transizione 5.0 viene regolata la quota di beneficio spettante: nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e in ogni caso nel massimo di 300mila euro.

Tra le spese agevolabili ci sono quelle nell’ambito di percorsi di durata non inferiori a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogati da soggetti esterni all’impresa.

Cosa fare per rientrare nel Piano Transizione 5.0

Nella bozza del decreto attuativo è presente il dettaglio degli adempimenti a cui le aziende devono rispondere per accedere ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0.

Ex ante

Per prima cosa va inviata al Gse una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni generali, compreso l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, corredato da una certificazione tecnica ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

Entro 5 giorni il Gse comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili.

Ex post

A seguito dell’ultimazione del progetto e entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve trasmettere l’apposita comunicazione di completamento.

A questa abbina una certificazione tecnica ex post, che attesta la realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Occorre poi provare il possesso della perizia asseverata che accerta l’interconnessione dei beni strumentali acquistati al sistema aziendale o alla rete di fornitura e fornire una certificazione contabile dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, il Gse, fatte le dovute verifiche, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Il decreto interviene poi sul cumulo con altre agevolazioni.

Il calcolo dei risparmi energetici

Oltre a specificare che i controlli sui progetti fanno capo al Gse, sulla base di convenzioni con il ministero delle Imprese e l’agenzia delle Entrate, il provvedimento contiene una serie di chiarimenti sul calcolo dei risparmi energetici. 

Più complesso l’iter per accertare il taglio dei consumi per le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle imprese che “hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”.
Per queste non esiste uno scenario reale di riferimento precedente.
In questo caso, i consumi dell’anno precedente sono determinati tramite almeno tre elementi alternativi disponibili sul mercato, riferiti agli Stati membri dell’UE e dello spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti la data di avvio del progetto di innovazione. Successivamente, dovrà essere calcolata la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.

Supporto per accedere ai crediti d’imposta

Per dubbi su accessibilità e documentazione per accedere al piano Transizione 5.0, è possibile avere un confronto con il nostro team di professionisti.

La Servicetec è specializzata in progettazione, fornitura, realizzazione e manutenzione di sistemi di produzione di energia da fonte solare.
È azienda partner di ABB E-Mobility, SMA, Zucchetti e Ingeteam.

Il testo integrale del decreto attuativo della misura Transizione 5.0.

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