Buone notizie per tutti i possessori di piccoli sistemi ad energia fotovoltaica. Dal 1 febbraio 2023 sono infatti entrate in vigore le nuove regole per le autorizzazioni al fotovoltaico. Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di semplificare i processi di comunicazione al distributore di energia attraverso la presentazione di un nuovo modello unico. Vediamo nel dettaglio a chi è rivolta questa normativa, e i possibili sviluppi futuri.
La Delibera 674/2022 di Arera ha semplificato la connessione dei piccoli impianti fotovoltaici fino a 200 kW, oltre a preannunciare una più ampia riforma di tutta la disciplina delle connessioni attive.
In particolare, la semplificazione si applica agli impianti su tetto o sui manufatti fuori terra di potenza fino a 200 kW, e si sono estese le modalità di applicazione del modello unico con il quale tutte le pratiche di connessione e autorizzazione dei piccoli impianti sono concentrate in un’unica comunicazione al distributore.
Molto interessanti sono gli ampliamenti al campo di applicazione: la delibera indica che qualunque tipologia di installazione su tetto sarà ammessa al regime semplificato, così come le installazioni su pensiline di parcheggio, recinzioni e altre infrastrutture fuori terra.
La procedura è per ora applicabile solo alle nuove connessioni in immissione e alle modifiche alle connessioni in immissione esistenti che non implicano un aumento della potenza impegnata. Il meccanismo vale anche per gli impianti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, fatti salvi quegli impianti che sono in ville, giardini o centri storici che siano riconosciuti di notevole interesse pubblico paesaggistico.Inoltre il modello unico è compatibile con tutte le tipologie di incentivazione, ivi inclusa quella per le comunità energetiche.
Il modello unico viene compilato e predisposto dal soggetto produttore dell’energia elettrica, anche nel caso in cui questo sia diverso dal soggetto che consuma l’energia nel sistema di autoconsumo. Nella richiesta dovrà essere indicato con quali modalità si intende procedere alla cessione dell’energia eccedentaria rispetto agli autoconsumi in sito (scambio sul posto, ritiro dedicato, tariffa omnicomprensiva o vendita a trader). Entro 20 giorni lavorativi dalla domanda il gestore di rete dovrà verificare la completezza della documentazione e se effettivamente per la connessione non siano necessari lavori complessi. Nel caso di un esito positivo della verifica, senza necessità di emettere Stmg, il gestore dà avvio alla pratica di connessione, predispone il regolamento d’esercizio e lo comunica al richiedente e informando anche il Comune, la Regione e il GSE della procedura relativa all’impianto.
Entro 25 giorni lavorativi dalla presentazione del modello unico il gestore di rete provvederà poi a comunicare in Gaudì (il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione) i dati dell’impianto e a dare ricevuta al richiedente delle comunicazioni inviate al GSE, al Comune e alla Regione. Al richiedente viene addebitato un corrispettivo forfetario per la connessione pari a 100 euro.
Se la domanda di modello unico è accolta, una volta finiti i lavori di realizzazione dell’impianto, il richiedente provvederà a inviare al gestore di rete, secondo il facsimile nella parte II del modello unico, la comunicazione con gli eventuali aggiornamenti dei dati e una copia sottoscritta del regolamento d’esercizio, e del contratto di misura. Nei successivi cinque giorni lavorativi vengono inserite dal gestore di rete le informazioni nel sistema Gaudì, e nei successivi dieci giorni lavorativi verrà attivata la connessione dell’impianto di produzione. Il gestore di rete comunicherà alcune possibili date per l’attivazione della connessione.
Uno dei punti più interessanti è la volontà di Arera di operare una revisione complessiva del Tica (Testo integrato delle connessioni attive) al fine di semplificare in modo rilevante i processi di connessione in generale. Certamente vi sono oggi una serie di criticità da risolvere e di previsioni che sarebbe opportuno rivedere in tale contesto.
Sono infatti lasciate fuori alcune specifiche, come:
L’attuazione di tali previsioni sembra essere lasciata a un successivo provvedimento di Arera.
Non solo: per quanto riguarda le tempistiche per l’attivazione dei procedimenti di autorizzazione dopo l’ottenimento del preventivo di connessione, sarebbe opportuno prevedere che la decadenza in caso di superamento dei termini non sia automatica, ma segua a una eventuale diffida del gestore di rete.
Questo permetterebbe di evitare la ripetizione dall’inizio delle procedure e dunque una gestione più efficiente delle procedure.
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