Superbonus e cessione del credito: consigli utili

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Le detrazioni fiscali sono un vero e proprio enigma per molti di noi e talvolta avremmo bisogno di essere guidati passo dopo passo verso la comprensione di tale argomento.

Oggi vogliamo fare questo! Offrirvi tante risposte sulle detrazioni fiscali ed in particolare sul superbonus e sulla cessione del credito.

Come richiedere la nuova cessione del credito

Per essere chiari e precisi in tema di detrazioni fiscali, è sempre bene far riferimento a fonti istituzionali accreditate, come l’Agenzia delle entrate. In questo articolo rendiamo note alcune informazioni e procedure utili per procedere alla richiesta.

Lo scorso 15 ottobre è stata dichiarata aperta la possibilità di richiedere detrazioni fiscali nel campo dell’edilizia, nello specifico per:

  • Superbonus 110%
  • Ecobonus
  • Ristrutturazioni
  • Bonus facciate
  • Altri sgravi

Per procedere alla comunicazione si dovrà utilizzare l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto e ritoccato con il provvedimento del 12 ottobre.

In caso di lavori eseguiti nel 2020 la comunicazione per le detrazioni fiscali dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 16  marzo 2021 procedendo come segue mediante procedura telematica:

entrare nell’area riservata Entrate/Fisconline e, solo dopo autenticazione del profilo sproseguire cliccando su La mia scrivania/Servizi per/Comunicare à Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari).

Altre detrazioni fiscali

La possibilità di usufruire della cessione del credito di imposta non è soltanto relativa al Superbonus del 110%, ma è legata anche a tutte quelle spese che comportano agevolazioni fiscali legate a specifiche tipologie di interventi edilizi, se sostenute negli anni 2020 e 2021.

Riportiamo di seguito quanto indicato nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, ndr);
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (il cosiddetto Ecobonus dal 65 all’85%, ndr);
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (il Sismabonus, ndr);
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;(Bonus Facciate, ndr);
  5. installazione di impianti fotovoltaicidi cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.

Info sul modello di comunicazione

In questo caso, per procedere bisognerà utilizzare il modello Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica che fa riferimento agli articoli 119 e 121 del decreto legge n.34 2020.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovrà pervenire entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese e dovrà essere inviato dal beneficiario delle detrazioni fiscali.

Tutto chiaro in materia di detrazioni fiscali?

 Se avete ancora qualche dubbio o perplessità potete contattarci e saremo lieti di rispondere alle vostre necessità con chiarimenti professionali e sempre in linea con le normative vigenti.

Tel: +390861839230

Email: info@servicetec.it

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