Perchè il fotovoltaico conviene alle aziende
26 Febbraio 2024Servicetec è SMA SOLAR PARTNER
25 Marzo 2024Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, all’articolo 38, contiene il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Il provvedimento è già in vigore dal 2 marzo 2024.
Tuttavia dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni e nel processo potrebbe subire ulteriori correzioni.
Di cosa parla il Decreto legge PNRR
Il Piano Transizione 5.0 offre incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Si applicherà agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 che riguardano la doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica) in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Chi può accedere all’investimento per agevolare il risparmio energetico
Potranno accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica a patto di presentare un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.
Sono escluse le aziende in liquidazione, fallimento, concordato o situazioni similari. L’ammissione al beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’accordo siglato lo scorso agosto (per una cifra totale di 6,3 miliardi) prevede agevolazioni per l’investimento in beni strumentali (es. macchine utensili, robot, magazzini automatizzati), in sistemi di autoproduzione e autoconsumo di energia e nella formazione.
Agevolazioni, pannelli fotovoltaici e gli altri sistemi per autoproduzione
Rispetto alle precedenti bozze cade il limite dei 40.000 euro per accedere all’incentivo sulle rinnovabili e la formazione.
Parlando di energia solare sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, siano made in Europe e abbiano un livello di efficienza superiore al 21,5%.
È prevista una maggiorazione per quelli a maggiore efficienza rispettivamente del 120% (efficienza di cella almeno pari al 23,5%) e del 140% (efficienza di cella almeno pari al 24,0%), che si si avrà, novità del decreto, non più sul costo dei soli moduli, ma su quello dell’intero impianto.
Rispetto alle spese per la formazione (se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi ed erogate da soggetti esterni all’azienda) saranno nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino ad un massimo di 300 mila euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- del 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% (o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%) la misura del credito d’imposta aumenta nella misura del 40%, 20% e 10% per le stesse tranche di quote di investimenti.
Nel caso in cui si raggiunga una riduzione superiore al 10% (o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento) le aliquote diventano rispettivamente del 45%, 25% e 15%.
Come si usufruisce dell’incentivo e il ruolo del GSE
Il meccanismo di verifica e controllo si baserà su una doppia certificazione rilasciata da un valutatore indipendente: ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili ed ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti.
Le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la certificazione ex ante che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il suo costo.
Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito che risulta, se ci sono fondi disponibili, “prenotato”.
Le aziende validate devono inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Saranno ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio), ma non in aumento (nel limite massimo dell’importo prenotato quindi). Il senso è di liberare quanto prima risorse prenotate, ma non utilizzabili.
Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post. A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Bisognerà poi attendere 5 giorni dalla trasmissione dei dati definitivi (da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate) e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in 5 quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
Il 31 dicembre 2025 è la data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento, che quello per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
Con l’ultimo aggiornamento del testo del Decreto viene eliminato il divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei, che quindi sono possibili. Resta invece il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per la ZES Unica.
Per le piccole e medie imprese è prevista anche la possibilità di poter aggiungere al credito d’imposta le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
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