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Scopri cos'è l'autoconsumo collettivo

Con questo articolo affrontiamo un argomento molto interessante e di grande attualità collegato oltre che all’autoconsumo collettivo anche a quelle che vengono definite “comunità energetiche”. Oggi entreremo nel vivo della prima tematica per comprendere i pro e i contro di chi sceglie di dar vita a questa particolare attività e nel prossimo articolo approfondiremo ulteriormente.

I gruppi di autoconsumo

Chi sono i gruppi di autoconsumo? «Sono autoconsumatori (almeno 2) di energie rinnovabili che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio». Possono essere concittadini o abitanti dello stesso edificio, purché sussista il consumo, l’immagazzinamento e la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tutto ciò produce un risparmio in bolletta.

Uno dei vincoli a cui questi individui devono sottostare, nel caso non si tratti di nuclei familiari, è che l’attività di autoconsumo non deve essere un’attività commerciale o professionale principale.

Cosa bisogna sapere sull’autoconsumo

Dallo scorso 22 dicembre è possibile fare richiesta per diventare autoconsumatori e per ricevere gli incentivi predisposti per l’autoconsumo collettivo.

Per comprendere come muoversi in questo contesto è importante ricordare che il Decreto Milleproroghe, anticipando la Direttiva RED II del Parlamento europeo, ha consentito l’attivazione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili. Ecco alcuni punti importanti.

Autoconsumo: condizioni da rispettare

Per essere più precisi, è bene fare un quadro dettagliato di quelle che sono considerate conditio sine qua non per diventare un gruppo di autoconsumo collettivo da energie rinnovabili:

  • I soggetti diversi da nuclei familiari devono assicurare che le attività di produzione energetica non siano attività professionali o commerciali principali
  • Gli individui che scelgono di associarsi tramite contratto privato possono scegliere il proprio venditore di energia e recedere in base a quanto previsto dagli atti
  • Chi partecipa all’autoconsumo deve produrre energia mediante impianti rinnovabili. Tali impianti devono offrire una potenza complessiva uguale o inferiore ai 200 KW
  • L’energia prodotta deve essere dedicata esclusivamente all’autoconsumo istantaneo (attraverso sistemi di accumulo o presso i condomini)
  • La condivisione di energia deve avvenire mediante una rete di distribuzione già esistente
  • «L’energia condivisa è pari al minimo tra quella prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e quella prelevata dall’insieme dei clienti associati»
  • Gli autoconsumatori devono essere situati nello stesso condominio

Incentivi per autoconsumatori

I soggetti che scelgono di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili non hanno diritto agli incentivi previsti dal Decreto FER 1 del 4 luglio 2019.

Il D.M. dedicato alle energie rinnovabili, nello specifico taglia fuori:

  • Lo scambio sul posto
  • I gruppi di autoconsumo specificando che gli impianti che hanno diritto agli incentivi sono quelli alimentati da fonti e tecnologie “mature” come i fotovoltaici di nuova costruzione, gli eolici on shore, gli idroelettrici e quelli a gas di depurazione.

Non temere! Accanto a questi “no” agli incentivi, vi sono alcune porte aperte dal Milleproroghe. Ve ne parleremo nel prossimo articolo in maniera dettagliata affrontando anche la tematica delle Comunità energetiche.

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